STATUTO 
Associazione ChocoClub
 
Il presente statuto è conforme al Decreto Legislativo 04/12/1997 n. 460 relativo al “riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (s.u. 1/L Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02/01/1998).  
 

 

Disposizioni generali
 

1. La denominazione dell’associazione di cui al presente statuto è la seguente: CHOCOCLUB.
 
2. E’ associazione di cui agli  artt. 36 c.c. e ss., priva di riconoscimento giuridico.

3. L’associazione è apartitica e apolitica.
 
4. Non ha scopo di lucro.
 
5. L’ordinamento e l’amministrazione sono regolate dal presente statuto.
 
6. Gli scopi perseguiti dall’associazione sono culturali e ricreativi e si propongono la diffusione, conoscenza e cultura di ciò che riguarda il campo del cioccolato in Italia e nel mondo.

7.  L’associazione per il perseguimento dei suoi scopi intende promuovere varie attività quali:
- Party a base di cioccolato (ChocoParty);
- Concorsi con e senza premi per i vincitori (ChocoConcorsi);
- Convegni riguardanti il cioccolato (ChocoConvegni);
- Corsi di degustazione del cioccolato (ChocoCorsi);
- Visite presso pasticcerie e industrie per conoscere come avviene la lavorazione del cioccolato (ChocoVisite);
- Ogni altra attività che comunque consenta lo sviluppo della cultura del cioccolato.
 

I Soci
 

8. Condizione essenziale per l’ammissione al ChocoClub è l’approvazione del presente statuto.

9. Tutti gli associati  sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

10. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio amministrativo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

11. Il richiamo potrà essere anche verbale mentre gli altri due provvedimenti dovranno essere necessariamente posti in essere con atto scritto che, nel caso dell’espulsione, dovrà essere motivato.

12.  I soci espulsi possono, entro 30 giorni, ricorrere contro il provvedimento richiedendo, al Presidente, la convocazione di un’assemblea straordinaria che dovrà provvedere nei 30 giorni successivi alla richiesta. L’Assemblea  potrà revocare o confermare il provvedimento di espulsione impugnato. Si applicano le norme previste dallo statuto per quanto concerne la validità della convocazione dell’assemblea e  la percentuale di voti necessari ai fini della decisione.

13. Possono far parte dell’associazione anche le persone giuridiche e gli enti privi di riconoscimento giuridico ma con soggettività giuridica. I rapporti con questi associati sono tenuti tramite il loro legale rappresentante o tramite chi è stato da quest’ultimo indicato all’associazione.

14. L’associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

15. I soci si dividono nelle seguenti categorie: Socio Goloso; Socio Golosone; Socio Junior; Socio VIP.

16. Socio Goloso: viene così denominata la persona fisica o giuridica o l’ente privo di riconoscimento giuridico ma con soggettività giuridica che si associa a ChocoClub versando la quota stabilita ogni anno dal consiglio di amministrazione.

17. Socio Golosone: viene così denominata la persona fisica o giuridica o l’ente privo di riconoscimento giuridico ma con soggettività giuridica che si associa a ChocoClub versando la quota stabilita ogni anno dal consiglio di amministrazione; questa quota associativa è maggiore rispetto a quella del socio goloso. E’ possibile associarsi come Socio Golosone in ragione del desiderio di partecipare in misura maggiore alle spese dell’ente.

18. Socio Junior: viene così denominato l’associato minorenne che versa la quota annuale stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

19. Socio VIP: viene così denominata la persona  del mondo della cultura, dell’economia, dello spettacolo o dello sport che si sia prestata a promuovere  l’associazione ChocoClub nel suo campo di attività. L’ingresso è a titolo gratuito.

20. Tutti i soci hanno diritto di:
- voto nelle assemblee indette;
- ricevere la tessera associativa;
- partecipare alla gestione del sito internet ed al giornale dell’associazione;
- partecipare a tutte le manifestazioni organizzate da ChocoClub (Party, Concorsi, Convegni, ecc.).
- collaborare attivamente allo sviluppo dell’associazione in ogni suo aspetto;

21. Non è consentito ad alcuno, associato o meno, utilizzare o riprodurre, in qualsivoglia modo o forma, i marchi dell’associazione senza essere preventivamente autorizzato dal consiglio di amministrazione.
 
 

Organi dell’Associazione
 

22. Gli organi dell’associazione sono:
- L’Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
 

Assemblea dei soci
 

23. L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto di voto qualunque sia il valore della quota versata. E’ il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione.

24. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno 2/3 degli associati.

25. L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente nel caso di impugnazione di un provvedimento di espulsione.

26. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

27. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

28. L’Assemblea straordinaria delibera validamente con le stesse modalità relative all’Assemblea ordinaria sia in prima convocazione che in seconda.

29. La notizia della convocazione (sia relativa all’Assemblea ordinaria che straordinaria) potrà essere data a tutti gli associati tramite posta ordinaria, posta elettronica (Internet E-mail), telefonicamente o mediante avviso pubblico affisso presso la sede almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea; una sola di queste modalità è sufficiente a rendere valida la convocazione.

30. Le delibere assembleari vengono rese pubbliche mediante affissione del relativo verbale, all’albo tenuto presso la sede dell’associazione.

31. Tutti gli associati maggiori di età godono del diritto di voto in seno all’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti interni ed inoltre per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

32. Il diritto di voto di ciascuno non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

33. Ogni associato dispone di un solo voto ex art. 2532 comma 2 c.c.

34. E’ ammessa la rappresentanza degli associati purchè l’assente sia rappresentato da un altro associato che non sia anche amministratore. L’associato rappresentante deve essere munito di delega scritta recante la sottoscrizione del rappresentato.

35. Le deliberazioni assembleari saranno inserite nel verbale di assemblea compilato a carico di un associato presente a ciò autorizzato preventivamente.

36. Le deliberazioni contrarie alla legge, all’atto costitutivo, allo statuto od ai regolamenti interni sono annullabili ex art. 23 c.c. La legittimazione dell’azione di annullamento spetta sia ai componenti del Consiglio di Amministrazione che a qualunque associato.
 
37. L’Assemblea gode della competenza esclusiva in tema di: -1- modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto; -2- nomina e revoca degli amministratori; -3- approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo; -4- scioglimento anticipato dell’associazione; -5- conferma o revoca del provvedimento di espulsione del socio.

38. L’Assemblea può cambiare la composizione del Consiglio di Amministrazione prima dello scadere dei 5 anni: deve essere convocata una seduta straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno 2/3 degli associati. In prima convocazione tale Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno 2/3 degli associati, e delibera validamente con la maggioranza qualificata pari a 2/3 dei presenti. In seconda  convocazione tale Assemblea straordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

39. Se le condizioni di cui all’articolo precedente non si verificano, si dovrà attendere lo scadere dei 5 anni ai fini della modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione.

40. Per tutelare il diritto alla privacy di ciascun singolo socio, i dati personali di ogni associato, contenuti nel formulario di iscrizione, sono custoditi dal Consiglio di Amministrazione secondo la legge 675/96.
 

Consiglio di Amministrazione
 

41. I Consiglieri eletti svolgono la loro attività nell’associazione  in modo gratuito.

42. Il consiglio di amministrazione, è composto dai Consiglieri, dal Vicepresidente e dal Presidente che lo presiede. Tutti i soggetti facenti parte il Consiglio di Amministrazione devono essere maggiorenni (quindi i Consiglieri, il Vice Presidente ed il Presidente devono aver compiuto il diciottesimo anno di età all’atto della nomina).

43. Il Consiglio di Amministrazione  può essere composto da un numero massimo di tre Consiglieri oltre il Presidente e il Vice presidente.

44. Il Consiglio di Amministrazione costituisce l’organo esecutivo dell’associazione; ha competenza decisionale su tutti gli atti che non sono di esclusiva competenza dell’assemblea; gestisce l’associazione e risponde all’assemblea del suo operato.  Gli Amministratori vengono eletti tra tutti gli associati  in seno all’Assemblea.

45. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di variare la sede sociale.

46. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

47. Il Consiglio di Amministrazione è validamente convocato quando è presente la maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio stesso tra i quali deve figurare necessariamente il Presidende o, in sua vece, il Vice Presidente.

48. Le decisioni del Consiglio sono considerate valide quando deliberate dai 2/3 dei membri presenti alla votazione. Il verbale delle delibere, oggetto di amministrazione straordinaria, è redatto in forma scritta e firmato da tutti i presenti alla votazione.

49. Il Consiglio di Amministrazione si deve riunire almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- almeno 2 dei componenti il Consiglio, su richiesta motivata;
- richiesta scritta e motivata di almeno 2/3 degli associati; a questa deve essere allegato l’atto scritto con l’ordine del giorno proposto dagli associati.

50. Nella gestione ordinaria e straordinaria  i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
- redigere il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- redigere il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire le quote annuali delle varie categorie di soci;
- eseguire le decisioni prese dall’Assemblea;
- nominare il presidente;
- applicare le sanzioni previste dagli artt. 11 e ss. del presente statuto;
- qualsiasi altro atto necessario alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.

51. I membri del Consiglio di amministrazione sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell’associazione.

52. I membri del Consiglio di Amministrazione sono liberi di dimettersi dalla loro carica anche prima dello scadere del mandato loro conferito.

53. In caso di dimissione di uno o più Consiglieri, se la condizione di cui all’art. 43 del presente statuto è rispettata, non è necessario provvedere alla nomina dei relativi sostituti. In caso contrario, il Presidente nominerà, in via provvisoria, i sostituti. Alla prima Assemblea ordinaria successiva si procederà alla elezione dei sostituti dei dimissionari.
 

Il Presidente
 

54. Il Presidente eletto svolge la sua attività nell’associazione  in modo gratuito.

55. Il presidente è eletto in seno al Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata; tale votazione è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

56. In caso di due o più candidati con il medesimo numero di preferenze, si dovrà procedere ad un’ulteriore votazione sino a che non sia eletto un candidato con la preferenza dei 2/3.

57. Il Presidente dura in carica per 5 anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

58. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

59. L’associazione sta in giudizio nella persona del suo Presidente.

60. Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri rimangono in carica per la durata di anni 5. Al termine di tale data dovrà essere indetta un’assemblea straordinaria per procedere a nuove elezioni. Gli uscenti potranno essere riconfermati.

61. Qualsiasi associato, tale al momento delle elezioni, potrà candidarsi a queste.

62. La procedura di voto sarà resa nota insieme alle liste dei candidati ogni 5 anni, almeno tre mesi prima delle elezioni.

63. In caso di dimissione del Presidente, il Vice Presidente ne reggerà la carica sino alla prima Assemblea ordinaria. Durante questa, si provvederà alla elezione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Alla prima convocazione del Consiglio, il Vice Presidente che regge la presidenza in via provvisoria, presenterà le sue dimissioni. Il Consiglio, composto da soli Consiglieri, eleggerà il nuovo Presidente che nominerà il nuovo Vice Presidente.
 
 

Vice Presidente
 

64. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente dopo la sua elezione da parte del Consiglio di Amministrazione. La carica di Vice Presidente è gratuita.

65. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue attività quando quest’ultimo è assente o non è in grado di esplicare le sue facoltà  per qualsiasi motivo.

66. In caso di dimissione del Vice Presidente, il Presidente nomina il suo sostituto tra i membri del Consiglio. Se questo atto comporta l’azzeramento del numero dei Consiglieri presenti, il Presidente provvederà alla nomina di un nuovo Consigliere tra tutti gli associati il quale rimarrà in carica provvisoria sino alla prima Assemblea ordinaria. Durante questa sarà eletto il Consigliere necessario per rispettare il requisito ex. Art. 43 Statuto.
 
 

Sedi Periferiche
 

67. Su richiesta di un significativo numero di associati o, comunque, dove si dimostri necessario, il Consiglio di Amministrazione potrà costituire una Sede Periferica.

68. L’ambito territoriale di competenza è deciso di volta in volta per ciascuna sede in base alle esigenze specifiche.

69. Organi della Sede Periferica sono: l’Assemblea Territoriale ed il Consiglio Territoriale.

70. L’Assemblea Territoriale è costituita dagli associati residenti nell’ambito territoriale specifico di ogni singola Sede Periferica.

71. Il Consiglio Territoriale è eletto in seno all’Assemblea di cui all’articolo precedente. E’ composto da: Responsabile Territoriale; Vice Responsabile Territoriale; Consigliere.

72. Il Responsabile Territoriale è eletto in seno al Consiglio Territoriale. Presiede le sedute del Consiglio Territoriale. Nomina il Vice Responsabile Territoriale che lo sostituisce nelle sedute del Consiglio Territoriale in caso di sua assenza per qualsiasi motivo.

73. Le cariche relative alle Sedi Periferiche sono conformate alle medesime disposizioni del presente statuto concernenti le cariche della direzione centrale dell’associazione (artt. 41 e segg. Statuto ChocoClub): gratuità, durata, dimissioni, ecc…

74. Ogni Sede Periferica, in armonia con il presente statuto, è regolata dal proprio regolamento redatto in accordo con il Consiglio di Amministrazione.

75. Il Consiglio di Amministrazione ha funzione di coordinamento e controllo delle attività delle Sedi Periferiche.

76. In caso di violazione delle norme del presente statuto o del Regolamento della Sede Territoriale, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di sciogliere il Consiglio Territoriale o fare decadere dalla carica solo alcuni dei suoi componenti.

77. Il Consiglio Territoriale deve essere costantemente in contatto con il Consiglio di Amministrazione.
 

Disposizioni finali
 

78. Delle obbligazioni dell’associazione rispondono, oltre il fondo comune, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa (art. 38 c.c.).

79. I creditori personali dei singoli associati non possono agire nei confronti del fondo comune.

80. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio  e termina il  31 dicembre di ogni anno.

81. Il bilancio preventivo e consuntivo, redatti dal Consiglio di Amministrazione, devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria ogni anno ai sensi di legge. A tale fine il bilancio preventivo e consuntivo vengono depositato presso la sede dell’associazione entro 5 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

82. Le risorse economiche dell’associazione possono essere costituite da:
- Beni mobili e immobili;
- Contributi;
- Donazioni e lasciti;
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- Ogni altro tipo di entrate;

83. E’ fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o  capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

84. Il patrimonio dell’associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui art. 3 comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662 (la cd. Autority di Settore), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

85. Per lo scioglimento dell’associazione sono necessarie due Assemblee straordinarie convocate tre mesi l’una dall’altra. Tali Assemblee dovranno rispettare, per la loro valida deliberazione la disposizione contenuta nell’art. 38 Statuto ChocoClub.

86. Se nella prima Assemblea di cui all’articolo precedente non si ottiene la maggioranza richiesta, la delibera sarà considerata invalida e non si farà più luogo alla seconda assemblea straordinaria.

87. L’associazione può aderire, con delibera da adottarsi nell’Assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

88. La quota o contributo associativo non è rivalutabile ed è intrasmissibile, salvo i trasferimenti a causa di morte.

89. L’autorità giudiziaria competente per eventuali controversie è il Foro di Alba, in provincia di Cuneo.

90. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
 
 

Atto autenticato
dall’Ufficio Autentiche Città di Alba
n. 1710 R.A.
in data 12/05/1998